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Chi può fare l'Assessor: profili normativi - tam tam 42 - 2014

di Avv. Marco Ciapponi (Studio Balla e Ciapponi)

Se anche la valutazione sia piuttosto diffusa e non manchino testimonianze delle sue applicazioni per gli scopi di selezione o di valutazione del potenziale, il quadro normativo che ne regolamenta la pratica appare in Italia piuttosto confuso. Decidere in azienda chi può essere avviato alla professione di valutatore in un Ufficio di Selezione o di Sviluppo e cioè dare titolarità alle diverse figure professionali può in tal modo risultare non sempre agevole destando nei manager della funzione HR non poche perplessità soprattutto in vista di possibili contestazioni in sede legale. Nel tentativo di offrire un contributo di chiarimento in tale direzione esamineremo in primo luogo il quadro normativo vigente nel nostro paese, per poi offrire un'interpretazione ragionata di tali disposizioni. Come sarà chiaro dall'analisi del testo, apparirà ovvio che le nostre considerazioni finali, lungi dal configurarsi come espressione della volontà del legislatore, siano da annoverarsi quali pareri, utili, se lo si ritiene, a porre i decisori o gli stessi valutatori in una posizione cautelativa rispetto alle responsabilità assunte.

IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA

Definire chi in Italia possa svolgere la funzione di Assessor, per quanto semplice nella formulazione, appare invece complesso nella sua discussione, poiché, a livello normativo, persistono marcati aspetti di incongruenza e di "vuoto" legislativo, scaturenti da uno sviluppo in parte lacunoso, in parte disorganico, conseguente al mancato coordinamento dell’evoluzione di due distinti filoni normativi. Se da un lato, infatti, non vi è alcun cenno nella giurisprudenza a chi possa legittimamente svolgere attività di valutazione, sia essa indirizzata alla selezione che alla valutazione, vi sono, dall’altra, degli ordinamenti specifici che regolano parti dell’attività. Abbiamo in tal senso l’ordinamento della figura dello Psicologo e sulle tecniche di cui soltanto egli può legittimamente avvalersi ed abbiamo, dall’altro, l’ordinamento delle Agenzie per il lavoro, che sono, ad oggi, gli unici soggetti deputati al reclutamento ed alla selezione del personale.

Nel disciplinare queste due distinte figure, la normativa vigente non chiarisce compiutamente il reciproco coordinamento delle rispettive attività e i confini dei rispettivi strumenti utilizzati. Sarà opportuno, quindi, richiamare i principali riferimenti giuridici in materia, al fine di poter mettere a fuoco tali lacune e (tentare di) proporre una ricostruzione interpretativa che risulti il più risolutiva possibile rispetto alle difficoltà cui si è fatto cenno e che si approfondiranno meglio in seguito.

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